CIBUS 2012 - PARMA

VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

Aglianico del Vulture Superiore (rosso) prodotto nella provincia di Potenza.

Aglianico del Vulture Superiore riserva (rosso)
prodotto nella Provincia di Potenza.


VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Aglianico del Vulture (Rosso anche nelle versioni Vecchio e Riserva e nella tipologia Spumante) prodotto nella provincia di Potenza.

Terre dell'Alta Val d'Agri (Rosato; Rosso anche nella versione Riserva) prodotto nella provincia di Potenza.

Grottino di Roccanova (Bianco; Rosato; Rosso anche nella tipologia novello e Riserva) prodotto nei comuni di Sant'Arcangelo, Roccanova e Castronuovo di Sant'Andrea in provincia di Potenza.

Matera (Bianco anche nella tipologia Spumante; Rosso); con indicazione del vitigno: Greco (Bianco); Moro (Rosso); Primitivo (Rosso) prodotto nella provincia di Matera.

VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Basilicata (Bianco nelle tipologie normale e Frizzante; Rosato nelle tipologie normale e Frizzante; Rosso nelle tipologie normale, Frizzante e Novello) prodotto nell'intero territorio della regione Basilicata.

Grottino di Roccanova (Bianco nelle tipologie normale, Frizzante, Amabile e Passito; Rosato nelle tipologie normale, Frizzante e Amabile; Rosso nelle tipologie normale e Novello) prodotto nella provincia di Potenza.


AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE (ROSSO)

E' un vino a DOCG prodotto nei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, in provincia di Potenza.

ABBINAMENTI
L'Aglianico del Vulture superiore si abbina con le carni arrostite e grigliate, l'abbacchio al forno e i formaggi locali.

VITIGNI CON CUI E' CONSENTITO PRODURLO
Aglianico del Vulture e/o Aglianico 100%.

TECNICHE DI PRODUZIONE
Sono idonei solo i vigneti situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s.l.m. iscritti in apposito Albo
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3 350 ceppi/ha.
Le forme di allevamento consentite sono a spalliera ed alberello.
È vietata ogni pratica di forzatura ed anche l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona DOC, ma sono ammesse eccezioni per i comuni limitrofi.
Richiede un invecchiamento di almeno tre anni a decorrere dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno 12 mesi in contenitori di legno e 12 mesi in bottiglia.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
Odore: tipico, gradevole ed intenso;
Sapore: secco. giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato con l'invecchiamento
Acidità totale minima: 4,5 g/l.

RICONOSCIMENTI
Precedentemente all'attuale disciplinare la DOCG era stata riconosciuta DOC con DPR 18.02.1971. Successivamente, il riconoscimento DOCG con DM 02.08.2010 (G.U. 188 - 13.08.2010) ed ulteriore, per ora ultima, modifica con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP).


AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE RISERVA (ROSSO)

E' un vino a DOCG prodotto nei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, in provincia di Potenza.

ABBINAMENTI
L'abbinamento più adatto è con gli arrosti, in particolare l'abbacchio al forno, e con i formaggi duri a lunga stagionatura.

VITIGNI CON CUI E' CONSENTITO PRODURLO
Aglianico del Vulture e/o Aglianico 100%.

TECNICHE DI PRODUZIONE
Sono idonei solo i vigneti situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s.l.m. iscritti in apposito Albo
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3 350 ceppi/ha.
Le forme di allevamento consentite sono a spalliera ed alberello.
È vietata ogni pratica di forzatura ed anche l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona DOC, ma sono ammesse eccezioni per i comuni limitrofi.
Richiede un invecchiamento di almeno cinque anni a decorrere dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno 24 mesi in contenitori di legno e 12 mesi in bottiglia.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con I'invecchiamento può assumere riflessi aranciati;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco. giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato ed armonico con l'invecchiamento
acidità totale minima: 4,5 g/.

RICONOSCIMENTI
Precedentemente all'attuale disciplinare la DOCG era stata riconosciuta DOC con DPR 18.02.1971. Successivamente, il riconoscimento DOCG con DM 02.08.2010 (G.U. 188 - 13.08.2010) ed ulteriore, per ora ultima, modifica con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP).


AGLIANICO DEL VULTURE

L'Aglianico del Vulture è un vino DOC del vitigno Aglianico, la cui produzione è consentita nella zona del Vulture, in provincia di Potenza (Basilicata). Con oltre 1500 ettari di superficie iscritta all'Albo dei vigneti e dei vini DOC, è annoverato tra i più grandi vini rossi d'Italia. Le aziende del settore nel territorio del Vulture sono circa quaranta e producono, annualmente, circa due milioni e mezzo di bottiglie. Da alcuni è definito il Barolo del Sud, date varie caratteristiche in comune con il vitigno piemontese. Nell'edizione Vinitaly del 2010, ha ricevuto undici gran menzioni ed una medaglia d’oro. Nell'agosto 2010 la tipologia "Superiore" è divenuta DOCG. Il 24 marzo 2012, Poste Italiane ha emesso francobolli raffiguranti i vini di 15 Regioni d'Italia, tra questi uno è dedicato all'Aglianico del Vulture.

Secondo l'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1971, che conferisce il marchio DOC al vitigno, i comuni interessati alla produzione dell'Aglianico del Vulture sono Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, Montemilone escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

L'Aglianico del Vulture è ottenuto dalla vinificazione in purezza delle uve appartenenti al vitigno omonimo, che si trova nei vigneti ubicati ai piedi del Monte Vulture, un vulcano spento da millenni. In questa zona l'Aglianico viene coltivato fino a 800 metri di altitudine, ma trova le condizioni più propizie fra i 200 e i 600 metri. Esistono due diciture per indicare il tempo di invecchiamento: Vecchio, per un minimo tre anni, e Riserva cinque anni. Il suo grado alcolico va dagli 11,5 ai 14 gradi. La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Non può essere messo in commercio prima di un anno dalla vendemmia ed è preferibile consumarlo a partire dal terzo anno di età, giacché regge bene diversi anni di invecchiamento. Trova buoni accostamenti sia con carni bianche che rosse cotte allo spiedo, selvaggina e formaggi molto stagionati. A questo vino è dedicato l'Aglianica, evento che si svolge annualmente in uno dei comuni coinvolti nella sua produzione (Rionero, Barile, Melfi e Venosa sono degli esempi), ove, oltre alla degustazione dei vini, vengono offerti assaggi di prodotti tipici del Vulture, come salumi, miele e formaggi. I seminari sono guidati da esperti di livello nazionale.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino, con l'invecchiamento assume riflessi aranciati
Odore: armonico e cresce in intensità e gradevolezza con l'età
Sapore: asciutto, sapido, caldo, armonico, giustamente tannico, con l'invecchiamento diventa sempre più vellutato.

STORIA
L'Aglianico del Vulture (come tutti i vitigni appartenenti all'Aglianico) ha origini molto remote e si ritiene che sia stato introdotto dai greci nel sud Italia tra il VII-VI secolo a.C. Altre fonti storiche che certificano l'antichità di questo vitigno sono costituite dai resti di un torchio dell'età romana ritrovati nella zona di Rionero in Vulture e da una moneta bronzea raffigurante l'agreste divinità di Dionisio, il cui culto fu poi ricondotto a quello di Bacco, coniata nella zona di Venosa nel IV secolo a.C.
Gli antichi romani lo ribattezzarono poi "Vitis Ellenica" e sfruttarono l'Aglianico per produrre il vino Falerno. L'origine del suo nome è incerta, c'è chi sostiene che sia ispirato all'antica città di Elea (Eleanico), sulla costa tirrenica della Lucania, e chi lo considera una semplice storpiatura della parola Ellenico. Una delle testimonianze storico-letterarie sulla storia di questo vitigno sono state lasciate da Orazio, scrittore e poeta latino originario di Venosa che esaltò le bellezze della sua terra e il vino in questione. Il nome originario (che sia stato Elleanico o Ellenico) fu cambiato nell'attuale Aglianico durante la dominazione aragonese nel corso del XV secolo, a causa della doppia 'l' pronunciata 'gl' nell'uso fonetico spagnolo.


TERRE DELL'ALTA VAL D'ANGRI

I vini «Terre dell'Alta Val d'Agri» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nel disciplinare.
- «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 20%;

Malvasia di Basilicata: minimo 10%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera e bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.

I vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol e 12,50% vol per il rosso riserva;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri», elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

ABBINAMENTI
Terre dell'Alta Val d'Agri Rosso - Abbinamenti consigliati: pasta al forno, pecorino, salumi e selvaggina. Temperatura di servizio 18°C.
Terre dell'Alta Val d'Agri Rosato - Abbinamenti consigliati: formaggi molli, minestre in brodo in genere, pesce al pomodoro e grigliato. Temperatura di servizio 14°C.

ZONA DI PRODUZIONE
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso, Rosso Riserva, Rosato, comprende gli interi territori comunali di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
All'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: armonico, rotondo, tipico, caratteristico.

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
colore: rosato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico.

CENNI STORICI
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Terre dell’Alta Val d’Agri”. Le prime testimonianze riferibili alla produzione ed al consumo di vino nell’area dell’Alta Val d’Agri, risalenti al IV sec. a. C., sono costituite da vasi per il vino, cratere e skyphos, e da un grappolo d'uva miniaturistico in terracotta rinvenuti nella tomba di un guerriero. La tradizione vinicola di epoca romana trova conferma nella citazione delle fonti antiche dei “Lagarina vina” prodotti in agro grumentino tali vini venivano elogiati dagli storici latini Strabone e Plinio per la loro dolcezza oltre che per le virtù terapeutiche. La necessità di produrre un’uva di ottima qualità si sposava perfettamente con un territorio omogeneo orograficamente e che richiedeva abbondante manodopera, ma che ha caratterizzato anche una notevole tradizione viticola che, nel tempo, è divenuta un vero e proprio “marchio d’area’. La tradizione della vigna che diventa un vero e proprio “giardino” fa sì che il paesaggio venga fortemente caratterizzato da vigneti ordinati e ben tenuti e coltivati, ma anche l’uva si avvantaggia di pratiche colturali che consentono la migliore esposizione e la migliore maturazione dei tannini. In ogni comune dell’area di produzione è possibile individuare un’area ben definita, particolarmente vocata alla coltivazione della vite, che topograficamente viene indicata col termine di “Località Vigne”.


GROTTINO DI ROCCANOVA D.O.C.

ZONA
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo di S. Andrea in provincia di Potenza.

ABBINAMENTI
Variano a seconda della tipologia di vino.

CARATTERISTICHE
I vini "Grottino di Roccanova" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Grottino di Roccanova” Rosso;
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva;
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

“Grottino di Roccanova” Bianco;
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 80%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.

“Grottino di Roccanova” Rosato.
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

I vini a denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Grottino di Roccanova” Rosso:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

“Grottino di Roccanova” Bianco:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

“Grottino di Roccanova” Rosato:
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità Totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo; 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore non riduttore previsti dal disciplinare.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
I vini a denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Grottino di Roccanova” Rosso:
Colore: rosso rubino;
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco.

“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva:
Colore: rosso rubino tendente al granato
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco.

“Grottino di Roccanova” Bianco:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, fruttato;
Sapore: tipico, secco.

“Grottino di Roccanova” Rosato:
Colore: Rosato;
Odore: intenso fruttato;
Sapore: fresco, equilibrato, secco.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

CENNI STORICI
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Grottino di Roccanova”.
I primi documenti che attestano la produzione di vino nell’area risalgono coincidono col trattato Naturalis Historia di Plinio in cui viene citato il vino lagaritano prodotto nel territorio di Roccanova, ove ancora oggi in un’area ricca di presenze archeologiche, risulta l’attuale toponimo di Lagarielli.
La coltivazione dei vigneti secondo tecnologie adeguate alle caratteristiche del territorio nonché la diffusa presenza sul territorio di grotte/cantine nelle quali venivano realizzate le operazioni di vinificazione e invecchiamento del vino contribuiscono ad una tradizione vinicola che nel tempo è divenuta un vero e proprio “marchio d’area’.


MATERA

La zona di produzione dei vini Matera è il territorio della città di Matera e di buona parte della provincia di Matera; le uve possono essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 700 m slm.

La denominazione di origine controllata Matera è riservata ai seguenti vini:
"Matera" Rosso: Colore: rosso rubino; Profumo: complesso, fruttato; Sapore: armonico, rotondo, tipico.
"Matera" Primitivo: Colore: rosso rubino tendende al violaceo ed al granato con l’invecchiamento; Profumo: intenso, persistente caratteristico; Sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato.
"Matera" Rosso Jonico: Colore: rosso rubino; Profumo: intenso, persistente, erbaceo; Sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato.
"Matera" Greco: Colore: paglierino; Profumo: caratteristico, intenso, persistente, erbaceo; Sapore: tipico, caratteristico.
"Matera" Bianco: Colore: paglierino; Profumo: intenso, fruttato, erbaceo; Sapore: tipico, secco, fresco, sapido.
"Matera" Spumante: Colore: paglierino; Profumo: fruttato, tipico, gradevole; Sapore: fragrante, tipico, caratteristico.

I vini a denominazione di origine controllata "Matera", elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno.

Il disciplinare di produzione stabilisce che i vini suddetti devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Matera" Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
"Matera" Primitivo: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%.
"Matera" Rosso Jonico: Rosso Jonico: Cabernet S. minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10% possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%.
"Matera" Greco: Greco bianco: Minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 15%.
"Matera" Bianco: Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, autorizzate per la vinificazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
"Matera" Spumante: Malvasia di Basilicata: Minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.


BASILICATA I.G.T.

Basilicata IGT Bianco , Basilicata IGT Bianco Frizzante , Basilicata IGT Rosato , Basilicata IGT Rosato Frizzante , Basilicata IGT Rosso , Basilicata IGT Rosso Frizzante , Basilicata IGT Rosso Novello.

ZONA
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.

 
Art.1 - La indicazione geografica tipica “Basilicata”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art.2 - La IGT “Basilicata” è riservata ai seguenti vini:
bianco - bianco frizzante - bianco passito - rosso - rosso frizzante - rosso passito - rosso novello - rosato - rosato frizzante. I vini ad IGT “Basilicata” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Matera e Potenza. I vini ad IGT “Basilicata” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, con l’esclusione dei vitigni:
 - Aglianico
 - Montepulciano
per le rispettive province di Matera e Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Matera e Potenza, fino ad un massimo del 15%.

Art.3 - La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Basilicata” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.

Art.4 - Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Basilicata” bianco, rosso e rosato non deve essere superiore a:
17,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Basilicata” con la specificazione del nome del vitigno, non deve essere superiore a:
16,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Basilicata”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Basilicata bianco 10,00% vol.;
Basilicata rosso 10,50% vol.;
Basilicata rosato 10,50% vol.

Art 5 - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito che non deve essere superiore al 50%. Per le uve destinate alla produzione della IGT “Basilicata passito” è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta o su graticci.

Art 6 - I vini ad IGT “Basilicata” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Basilicata bianco 10,50% vol.;
Basilicata rosso 11,00% vol.;
Basilicata rosato 11,00% vol.;
Basilicata novello 11,00% vol.;
Basilicata rosso, rosato, bianco frizzante 10,50% vol.;
Basilicata passito 15,00% vol.

Art 7 - Alla IGT “Basilicata” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente. Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Basilicata” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
      

CARATTERISTICHE

«Basilicata» Bianco
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Basilicata» Rosso
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Basilicata» Rosato
colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Basilicata» Rosso Passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Basilicata» Bianco Passito:
colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.


GROTTINO DI ROCCANOVA I.G.T.

Grottino di Roccanova IGT Bianco , Grottino di Roccanova IGT Bianco Frizzante , Grottino di Roccanova IGT Bianco Amabile , Grottino di Roccanova IGT Bianco Passito Bianco Passito , Grottino di Roccanova IGT Rosato , Grottino di Roccanova IGT Rosato Frizzante , Grottino di Roccanova IGT Rosato Amabile , Grottino di Roccanova IGT Rosso , Grottino di Roccanova IGT Rosso Novello.

Al confine fra le due province lucane, il medio corso dell’ Agri ospita fra le sue colline i vigneti del secondo vino Igt, il “Grottino di Roccanova”. Il suo nome rimanda alle caratteristiche grotte scavate nella roccia arenaria, tipiche di queste zone, dove vi è una temperatura costante di 8 °C circa. Grotte che rendono unici i piccoli paesi dove si produce il vino Itg: Roccanova, Castronuovo Sant’ Andrea e Sant’ Arcangelo. Del Grottino si producono tre tipologie: “Rosso”, “Rosato” (frizzante e amabile) e “Bianco” (frizzante, amabile e passito). E' allo studio infatti la Doc “Roccanova”, di cui si prevede la produzione di “Rosso”, “Rosso Riserva”, e “Bianco”.

L'indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante ed amabile;
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito.

I vini devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza. L'indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» con specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, è. riservata ai vini ottenuti,da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, pér almeno l'85% del corrispondente vitigno; in tal caso possono concorrere da sole o congiuntamente le uve di vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza fino ad un massimo del 15%. Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» con specificazione di due dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per il 1000/o dai corrispondenti vitigni. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea e di Sant'Arcan­gelo ricadenti in provincia di Potenza.

Le uve destinate alla produzione di mosti e vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» seguita o meno dal riferi­mento al o ai vitigni devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50 % per i vini rossi;
10,50 % per i vini rosati;
10,00 % per i vini bianchi;
13,00 % per i vini bianchi passiti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a con­ferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore aI 75% per tutti i tipi di vino ed al 50% per il passito. Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino così ottenuto, un titolo alcolonietrico volumico minimo naturale dcl 13%. I vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», anche con specificazione del nome o dei vitigni, all'atto dell'immis­sione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:

«Grottino di Roccanova» rosso 11%;
«Grottino di Roccanova» rosato ed amabile 11,0%;
«Grottino di Roccanova» novello 11,0%;
«Grottino di Roccanova» frizzante ed amabile 10.5%;
«Grottino di Roccanova» bianco 10.5%;
«Grottino di Roccanova» passito 14,0%.

All'indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significati laudativi e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (D.O.C.G.)

E' un marchio di origine italiano che indica al consumatore l'origine geografica di un vino. Il nome della DOCG è indicato obbligatoriamente in etichetta e consiste o semplicemente nel nome geografico di una zona viticola (ad esempio Barolo, comune in provincia di Cuneo o Carmignano, comune in Provincia di Prato), o nella combinazione del nome storico di un prodotto e della relativa zona di produzione (ad esempio Vino Nobile di Montepulciano, il nome con cui è noto storicamente il vino prodotto a Montepulciano, in provincia di Siena). La categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione. La procedura per il riconoscimento delle denominazioni è profondamente cambiata dal 2010 in seguito all'attuazione della nuova normativa europea (Reg. Ce 479/2008, "Nuova OCM Vino", recepito in Italia con il Decreto Legislativo 61 dell'8 aprile 2010 in vigore dall'11 maggio 2010). Tra le altre cose, la nuova legge ha portato in sede comunitaria la prerogativa di approvazione delle denominazioni, mentre precedentemente si procedeva tramite Decreto Ministeriale. Da allora la classificazione DOCG, così come la DOC, è stata ricompresa nella categoria comunitaria DOP. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata (DOC) da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale. Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; l'esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, anche nella fase dell'imbottigliamento. Per i vini DOCG è infine prevista anche un'analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un'apposita commissione; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con il marchio DOCG. Inoltre, la legislazione prevede che le DOCG abbiano facoltativamente (sulla scorta di quello che succede da secoli in Francia con la classificazione legale, di tipo gerarchico-qualitativa, dei cru) una ulteriore segmentazione in alto in sottozone (comuni o parti di esso) o microzone (vigneti o poco più) ovvero la menzione geografica aggiuntiva. In Italia, vi sono alcune DOCG che prevedono questa segmentazione che va considerata come classificazione a sé, ovvero la punta della piramdide qualitativa.

LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (D.O.C.)

La denominazione di origine controllata, nota con l'acronimo DOC, è un marchio di origine italiano utilizzato in enologia che certifica la zona di origine e delimitata della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto sul quale è apposto il marchio; esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani e rispettano uno specifico disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale. Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con la dicitura DOC. Il marchio fu ideato negli anni cinquanta dall'avvocato romano Rolando Ricci, funzionario dell'allora ministero dell'Agricoltura. La denominazione di origine controllata fu istituita con il decreto-legge del 12 luglio 1963, n. 930, che si applica anche ai vini "Moscato Passito di Pantelleria" e "Marsala". Dal 2010 la classificazione DOC, così come la DOCG, è stata ricompresa nella categoria comunitaria DOP.

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA (I.G.T.)

L'indicazione geografica tipica, meglio nota con l'acronimo IGT, è la terza delle cinque classificazioni dei vini recepite in Italia; indica vini prodotti in aree generalmente ampie ma secondo dei requisiti specificati. I requisiti sono meno restrittivi di quelli richiesti per i vini a denominazione di origine controllata (DOC). L'IGT è importante in quanto è il primo gradino (della piramide) che separa il vino senza indicazione dal vino con indicazione. Dal 2010 la classificazione IGT è stata ricompresa nella categoria comunitaria IGP (così come la DOCG e la DOC nella DOP). Questa categoria comprende i vini prodotti in determinate regioni o aree geografiche (autorizzate per legge), secondo un disciplinare di produzione; essi possono riportare sull'etichetta, oltre all'indicazione del colore, anche l'indicazione del o dei vitigni utilizzati e l'annata di raccolta delle uve. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Valle d'Aosta, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti nella provincia autonoma di Bolzano. Generalmente in questa categoria rientrano i vini prodotti in territori molto estesi (tipicamente una regione ma anche zone provinciali molto grandi) secondo un disciplinare molto meno restrittivo e severo dei vini a DOC. È opportuno precisare inoltre che, a volte, la collocazione di un vino tra gli IGT è dovuta sia a scelte commerciali, sia all'impossibilità, per la loro composizione (vitigni utilizzati o altro aspetto del processo produttivo), di rientrare nei disciplinari delle zone di produzione a DOC e DOCG.

VINO (ex "Vino da tavola")

Questa categoria identifica gli ex "vini da tavola" con uve autorizzate, senza dover rispettare particolari disciplinari di produzione; spesso, si tratta di vini generici di qualità più modesta, che riportano sull'etichetta la ragione sociale dell'imbottigliatore; facoltativamente possono riportare l'indicazione del colore (bianco, rosato, rosso) e/o l'annata, ma non i vitigni utilizzati. Tuttavia la dicitura vino, senza altre qualifiche, non è sempre sinonimo di "scarsa" qualità ma semplicemente di non appartenenza ad alcun disciplinare di produzione ovvero (almeno negli stati membri UE) "anonimo" rispetto alla logica delle denominazioni di origine. Spesso, anche se la legge non prevede questi termini, si indica come "vino generico" o "vino comune" per identificare la categoria, ormai abolita, "vino da tavola". La categoria vino "tal quale" non ha, ovviamente, indicazione di origine, non deve assolutamente indicare le varietà di uva (vitigno utilizzato) ma facoltativamente può riportare l'annata (però a precise condizioni specificate).

Vino Varietale
Si tratta di un vino di cui almeno l'85% delle uve appartiene alla varietà indicata in etichetta. La lista delle varietà con cui si può etichettare un vino come "vino varietale" per lo più comprende i vitigni internazionali. La categoria "vino varietale" è una novità introdotta dalla revisione normativa. Non può riportare indicazione di origine ma facoltativamente l'annata.

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