VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
Aglianico del Vulture Superiore (rosso)
prodotto nella provincia di Potenza.
Aglianico del Vulture Superiore riserva (rosso) prodotto
nella Provincia di Potenza.
VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
Aglianico del Vulture (Rosso anche
nelle versioni Vecchio e Riserva e nella tipologia
Spumante) prodotto nella provincia di Potenza.
Terre dell'Alta Val d'Agri (Rosato;
Rosso anche nella versione Riserva) prodotto nella
provincia di Potenza.
Grottino di Roccanova (Bianco; Rosato;
Rosso anche nella tipologia novello e Riserva) prodotto
nei comuni di Sant'Arcangelo, Roccanova e Castronuovo
di Sant'Andrea in provincia di Potenza.
Matera
(Bianco anche nella tipologia Spumante; Rosso);
con indicazione del vitigno: Greco (Bianco); Moro
(Rosso); Primitivo (Rosso) prodotto nella provincia
di Matera.
VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Basilicata (Bianco nelle tipologie
normale e Frizzante; Rosato nelle tipologie normale
e Frizzante; Rosso nelle tipologie normale, Frizzante
e Novello) prodotto nell'intero territorio della regione
Basilicata.
Grottino di Roccanova (Bianco nelle
tipologie normale, Frizzante, Amabile e Passito; Rosato
nelle tipologie normale, Frizzante e Amabile; Rosso
nelle tipologie normale e Novello) prodotto nella
provincia di Potenza.
AGLIANICO
DEL VULTURE SUPERIORE (ROSSO)
E'
un vino a DOCG prodotto nei comuni di Rionero in Vulture,
Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito,
Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello,
Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, in
provincia di Potenza.
ABBINAMENTI
L'Aglianico del Vulture superiore si abbina con le
carni arrostite e grigliate, l'abbacchio al forno
e i formaggi locali.
VITIGNI
CON CUI E' CONSENTITO PRODURLO
Aglianico del Vulture e/o Aglianico 100%.
TECNICHE
DI PRODUZIONE
Sono idonei solo i vigneti situati a un'altitudine
tra i 200 e i 700 metri s.l.m. iscritti in apposito
Albo
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità
non può essere inferiore a 3 350 ceppi/ha.
Le forme di allevamento consentite sono a spalliera
ed alberello.
È vietata ogni pratica di forzatura ed anche
l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere
effettuate nella zona DOC, ma sono ammesse eccezioni
per i comuni limitrofi.
Richiede un invecchiamento di almeno tre anni a decorrere
dal 1º novembre dell'anno di produzione delle
uve di cui almeno 12 mesi in contenitori di legno
e 12 mesi in bottiglia.
CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
Odore: tipico, gradevole ed intenso;
Sapore: secco. giustamente tannico, sapido, persistente,
equilibrato con l'invecchiamento
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
RICONOSCIMENTI
Precedentemente all'attuale disciplinare la DOCG era
stata riconosciuta DOC con DPR 18.02.1971. Successivamente,
il riconoscimento DOCG con DM 02.08.2010 (G.U. 188
- 13.08.2010) ed ulteriore, per ora ultima, modifica
con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del
Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP
e IGP).
AGLIANICO
DEL VULTURE SUPERIORE RISERVA (ROSSO)
E' un vino a DOCG prodotto nei comuni di Rionero in
Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito,
Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello,
Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, in
provincia di Potenza.
ABBINAMENTI
L'abbinamento
più adatto è con gli arrosti, in particolare
l'abbacchio al forno, e con i formaggi duri a lunga
stagionatura.
VITIGNI
CON CUI E' CONSENTITO PRODURLO
Aglianico
del Vulture e/o Aglianico 100%.
TECNICHE
DI PRODUZIONE
Sono idonei solo i vigneti situati a un'altitudine
tra i 200 e i 700 metri s.l.m. iscritti in apposito
Albo
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità
non può essere inferiore a 3 350 ceppi/ha.
Le forme di allevamento consentite sono a spalliera
ed alberello.
È vietata ogni pratica di forzatura ed anche
l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere
effettuate nella zona DOC, ma sono ammesse eccezioni
per i comuni limitrofi.
Richiede un invecchiamento di almeno cinque anni a
decorrere dal 1º novembre dell'anno di produzione
delle uve di cui almeno 24 mesi in contenitori di
legno e 12 mesi in bottiglia.
CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE
colore: rosso rubino intenso tendente al granato,
con I'invecchiamento può assumere riflessi
aranciati;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco. giustamente tannico, sapido, persistente,
equilibrato ed armonico con l'invecchiamento
acidità totale minima: 4,5 g/.
RICONOSCIMENTI
Precedentemente all'attuale disciplinare la DOCG era
stata riconosciuta DOC con DPR 18.02.1971. Successivamente,
il riconoscimento DOCG con DM 02.08.2010 (G.U. 188
- 13.08.2010) ed ulteriore, per ora ultima, modifica
con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del
Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP
e IGP).
AGLIANICO
DEL VULTURE
L'Aglianico
del Vulture è un vino DOC del vitigno Aglianico,
la cui produzione è consentita nella zona del
Vulture, in provincia di Potenza (Basilicata). Con
oltre 1500 ettari di superficie iscritta all'Albo
dei vigneti e dei vini DOC, è annoverato tra
i più grandi vini rossi d'Italia. Le aziende
del settore nel territorio del Vulture sono circa
quaranta e producono, annualmente, circa due milioni
e mezzo di bottiglie. Da alcuni è definito
il Barolo del Sud, date varie caratteristiche in comune
con il vitigno piemontese. Nell'edizione Vinitaly
del 2010, ha ricevuto undici gran menzioni ed una
medaglia d’oro. Nell'agosto 2010 la tipologia
"Superiore" è divenuta DOCG. Il 24
marzo 2012, Poste Italiane ha emesso francobolli raffiguranti
i vini di 15 Regioni d'Italia, tra questi uno è
dedicato all'Aglianico del Vulture.
Secondo
l'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica
in data 18 febbraio 1971, che conferisce il marchio
DOC al vitigno, i comuni interessati alla produzione
dell'Aglianico del Vulture sono Rionero in Vulture,
Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito,
Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello,
Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, Montemilone
escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario,
Riparossa e Macchia del comune di Atella.
L'Aglianico
del Vulture è ottenuto dalla vinificazione
in purezza delle uve appartenenti al vitigno omonimo,
che si trova nei vigneti ubicati ai piedi del Monte
Vulture, un vulcano spento da millenni. In questa
zona l'Aglianico viene coltivato fino a 800 metri
di altitudine, ma trova le condizioni più propizie
fra i 200 e i 600 metri. Esistono due diciture per
indicare il tempo di invecchiamento: Vecchio, per
un minimo tre anni, e Riserva cinque anni. Il suo
grado alcolico va dagli 11,5 ai 14 gradi. La resa
delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Non può essere messo in commercio prima di
un anno dalla vendemmia ed è preferibile consumarlo
a partire dal terzo anno di età, giacché
regge bene diversi anni di invecchiamento. Trova buoni
accostamenti sia con carni bianche che rosse cotte
allo spiedo, selvaggina e formaggi molto stagionati.
A questo vino è dedicato l'Aglianica, evento
che si svolge annualmente in uno dei comuni coinvolti
nella sua produzione (Rionero, Barile, Melfi e Venosa
sono degli esempi), ove, oltre alla degustazione dei
vini, vengono offerti assaggi di prodotti tipici del
Vulture, come salumi, miele e formaggi. I seminari
sono guidati da esperti di livello nazionale.
CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino, con l'invecchiamento assume
riflessi aranciati
Odore: armonico e cresce in intensità e gradevolezza
con l'età
Sapore: asciutto, sapido, caldo, armonico, giustamente
tannico, con l'invecchiamento diventa sempre più
vellutato.
STORIA
L'Aglianico del Vulture (come tutti i vitigni appartenenti
all'Aglianico) ha origini molto remote e si ritiene
che sia stato introdotto dai greci nel sud Italia
tra il VII-VI secolo a.C. Altre fonti storiche che
certificano l'antichità di questo vitigno sono
costituite dai resti di un torchio dell'età
romana ritrovati nella zona di Rionero in Vulture
e da una moneta bronzea raffigurante l'agreste divinità
di Dionisio, il cui culto fu poi ricondotto a quello
di Bacco, coniata nella zona di Venosa nel IV secolo
a.C.
Gli antichi romani lo ribattezzarono poi "Vitis
Ellenica" e sfruttarono l'Aglianico per produrre
il vino Falerno. L'origine del suo nome è incerta,
c'è chi sostiene che sia ispirato all'antica
città di Elea (Eleanico), sulla costa tirrenica
della Lucania, e chi lo considera una semplice storpiatura
della parola Ellenico. Una delle testimonianze storico-letterarie
sulla storia di questo vitigno sono state lasciate
da Orazio, scrittore e poeta latino originario di
Venosa che esaltò le bellezze della sua terra
e il vino in questione. Il nome originario (che sia
stato Elleanico o Ellenico) fu cambiato nell'attuale
Aglianico durante la dominazione aragonese nel corso
del XV secolo, a causa della doppia 'l' pronunciata
'gl' nell'uso fonetico spagnolo.
TERRE
DELL'ALTA VAL D'ANGRI
I vini «Terre dell'Alta Val d'Agri» devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e
Rosso Riserva: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon:
minimo 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella
Regione Basilicata fino ad un massimo del 20% ed iscritti
nel Registro Nazionale delle varietà di vite
per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004
e successivi aggiornamenti, riportati nel disciplinare.
- «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 20%;
Malvasia di Basilicata: minimo 10%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera e bianca, non aromatici, idonei
alla coltivazione nella Regione Basilicata fino ad
un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietà di vite per uve da vino, riportati
nel disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata «Terre
dell'Alta Val d'Agri» all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso
Riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
vol e 12,50% vol per il rosso riserva;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Terre
dell'Alta Val D'Agri», elaborati secondo pratiche
tradizionali in recipienti di legno, possono essere
caratterizzati da lieve sentore di legno. E' in facoltà
del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali modificare con proprio decreto i limiti
minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto
non riduttore previsti dal presente disciplinare.
ABBINAMENTI
Terre dell'Alta Val d'Agri Rosso - Abbinamenti consigliati:
pasta al forno, pecorino, salumi e selvaggina. Temperatura
di servizio 18°C.
Terre dell'Alta Val d'Agri Rosato - Abbinamenti consigliati:
formaggi molli, minestre in brodo in genere, pesce
al pomodoro e grigliato. Temperatura di servizio 14°C.
ZONA
DI PRODUZIONE
La zona di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri»
Rosso, Rosso Riserva, Rosato, comprende gli interi
territori comunali di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno.
CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE
All'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso
Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: armonico, rotondo, tipico, caratteristico.
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
colore: rosato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico.
CENNI
STORICI
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati
al territorio di produzione, che per consolidata tradizione
hanno contribuito ad ottenere il vino “Terre
dell’Alta Val d’Agri”. Le prime
testimonianze riferibili alla produzione ed al consumo
di vino nell’area dell’Alta Val d’Agri,
risalenti al IV sec. a. C., sono costituite da vasi
per il vino, cratere e skyphos, e da un grappolo d'uva
miniaturistico in terracotta rinvenuti nella tomba
di un guerriero. La tradizione vinicola di epoca romana
trova conferma nella citazione delle fonti antiche
dei “Lagarina vina” prodotti in agro grumentino
tali vini venivano elogiati dagli storici latini Strabone
e Plinio per la loro dolcezza oltre che per le virtù
terapeutiche. La necessità di produrre un’uva
di ottima qualità si sposava perfettamente
con un territorio omogeneo orograficamente e che richiedeva
abbondante manodopera, ma che ha caratterizzato anche
una notevole tradizione viticola che, nel tempo, è
divenuta un vero e proprio “marchio d’area’.
La tradizione della vigna che diventa un vero e proprio
“giardino” fa sì che il paesaggio
venga fortemente caratterizzato da vigneti ordinati
e ben tenuti e coltivati, ma anche l’uva si
avvantaggia di pratiche colturali che consentono la
migliore esposizione e la migliore maturazione dei
tannini. In ogni comune dell’area di produzione
è possibile individuare un’area ben definita,
particolarmente vocata alla coltivazione della vite,
che topograficamente viene indicata col termine di
“Località Vigne”.
GROTTINO
DI ROCCANOVA D.O.C.
ZONA
La zona di produzione del vino a denominazione di
origine controllata “Grottino di Roccanova”
comprende gli interi territori amministrativi dei
comuni di Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo
di S. Andrea in provincia di Potenza.
ABBINAMENTI
Variano a seconda della tipologia di vino.
CARATTERISTICHE
I vini "Grottino di Roccanova" devono essere
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Grottino di Roccanova” Rosso;
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon:
dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva;
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon:
dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
“Grottino di Roccanova” Bianco;
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 80%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un
massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietà di vite per uve da vino, riportati
nel disciplinare.
“Grottino di Roccanova” Rosato.
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon:
dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
I vini a denominazione di origine controllata «Grottino
di Roccanova» all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Grottino di Roccanova” Rosso:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00
% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00
% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Bianco:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00
% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Rosato:
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
vol;
Acidità Totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo; 20,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali modificare con proprio
decreto i limiti minimi indicati dell’acidità
totale e dell’estratto non riduttore non riduttore
previsti dal disciplinare.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
I vini a denominazione di origine controllata «Grottino
di Roccanova» all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Grottino di Roccanova” Rosso:
Colore: rosso rubino;
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva:
Colore: rosso rubino tendente al granato
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco.
“Grottino di Roccanova” Bianco:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, fruttato;
Sapore: tipico, secco.
“Grottino di Roccanova” Rosato:
Colore: Rosato;
Odore: intenso fruttato;
Sapore: fresco, equilibrato, secco.
In relazione all’eventuale conservazione in
recipienti di legno il sapore dei vini può
rilevare lieve sentore di legno.
CENNI
STORICI
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati
al territorio di produzione, che per consolidata tradizione
hanno contribuito ad ottenere il vino “Grottino
di Roccanova”.
I primi documenti che attestano la produzione di vino
nell’area risalgono coincidono col trattato
Naturalis Historia di Plinio in cui viene citato il
vino lagaritano prodotto nel territorio di Roccanova,
ove ancora oggi in un’area ricca di presenze
archeologiche, risulta l’attuale toponimo di
Lagarielli.
La coltivazione dei vigneti secondo tecnologie adeguate
alle caratteristiche del territorio nonché
la diffusa presenza sul territorio di grotte/cantine
nelle quali venivano realizzate le operazioni di vinificazione
e invecchiamento del vino contribuiscono ad una tradizione
vinicola che nel tempo è divenuta un vero e
proprio “marchio d’area’.
MATERA
La zona di produzione dei vini Matera è il
territorio della città di Matera e di buona
parte della provincia di Matera; le uve possono essere
prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima
di 700 m slm.
La
denominazione di origine controllata Matera è
riservata ai seguenti vini:
"Matera" Rosso: Colore: rosso rubino; Profumo:
complesso, fruttato; Sapore: armonico, rotondo, tipico.
"Matera" Primitivo: Colore: rosso rubino
tendende al violaceo ed al granato con l’invecchiamento;
Profumo: intenso, persistente caratteristico; Sapore:
secco, pieno, armonico tendente al vellutato.
"Matera" Rosso Jonico: Colore: rosso rubino;
Profumo: intenso, persistente, erbaceo; Sapore: secco,
pieno, armonico tendente al vellutato.
"Matera" Greco: Colore: paglierino; Profumo:
caratteristico, intenso, persistente, erbaceo; Sapore:
tipico, caratteristico.
"Matera" Bianco: Colore: paglierino; Profumo:
intenso, fruttato, erbaceo; Sapore: tipico, secco,
fresco, sapido.
"Matera" Spumante: Colore: paglierino; Profumo:
fruttato, tipico, gradevole; Sapore: fragrante, tipico,
caratteristico.
I
vini a denominazione di origine controllata "Matera",
elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti
di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore
di legno.
Il
disciplinare di produzione stabilisce che i vini suddetti
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
"Matera" Rosso: Sangiovese: minimo 60%;
Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono
concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Matera, fino ad un massimo del
20%.
"Matera" Primitivo: Primitivo: minimo 90%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa idonee alla coltivazione per
la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%.
"Matera" Rosso Jonico: Rosso Jonico: Cabernet
S. minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo
10% possono concorrere alla produzione di detto vino
altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad
un massimo del 10%.
"Matera" Greco: Greco bianco: Minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate
e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad
un massimo del 15%.
"Matera" Bianco: Malvasia bianca di Basilicata:
Minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere
alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca
bianca non aromatiche, autorizzate per la vinificazione
per la provincia di Matera, fino ad un massimo del
20%.
"Matera" Spumante: Malvasia di Basilicata:
Minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere
alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca
bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate
per la provincia di Matera, fino ad un massimo del
20%.
BASILICATA
I.G.T.
Basilicata
IGT Bianco , Basilicata IGT Bianco Frizzante , Basilicata
IGT Rosato , Basilicata IGT Rosato Frizzante , Basilicata
IGT Rosso , Basilicata IGT Rosso Frizzante , Basilicata
IGT Rosso Novello.
ZONA
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione
geografica tipica «Basilicata» comprende
l’intero territorio amministrativo delle province
di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.
|
Art.1
- La indicazione geografica tipica “Basilicata”,
accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti
ed ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti in appresso indicati.
Art.2 - La IGT “Basilicata”
è riservata ai seguenti vini:
bianco - bianco frizzante - bianco passito
- rosso - rosso frizzante - rosso passito
- rosso novello - rosato - rosato frizzante.
I vini ad IGT “Basilicata”
bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale,
da uno o più vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati
per le province di Matera e Potenza. I
vini ad IGT “Basilicata” con
la specificazione di uno dei vitigni raccomandati
e/o autorizzati, con l’esclusione
dei vitigni:
- Aglianico
- Montepulciano
per le rispettive province di Matera e
Potenza, è riservata ai vini ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno
l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e dei vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per le province di Matera
e Potenza, fino ad un massimo del 15%.
Art.3 - La zona di produzione delle uve
per l’ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la IGT
“Basilicata” comprende l’intero
territorio amministrativo delle province
di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.
Art.4 - Le condizioni ambientali e di
coltivazione dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all’articolo
2 devono essere quelle tradizionali della
zona. La produzione massima di uva per
ettaro di vigneto in coltura specializzata,
nell’ambito aziendale, per i vini
ad IGT “Basilicata” bianco,
rosso e rosato non deve essere superiore
a:
17,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro
di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito
aziendale, per i vini ad IGT “Basilicata”
con la specificazione del nome del vitigno,
non deve essere superiore a:
16,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini
ad IGT “Basilicata”, seguita
o meno dal nome del vitigno, devono assicurare
ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Basilicata bianco 10,00% vol.;
Basilicata rosso 10,50% vol.;
Basilicata rosato 10,50% vol.
Art 5 - Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche. La resa massima dell’uva
in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti
i tipi di vino, ad eccezione della tipologia
passito che non deve essere superiore
al 50%. Per le uve destinate alla produzione
della IGT “Basilicata passito”
è consentito un leggero appassimento,
anche sulla pianta o su graticci.
Art 6 - I vini ad IGT “Basilicata”
anche con la specificazione del vitigno,
all’atto dell’immissione al
consumo devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
Basilicata bianco 10,50% vol.;
Basilicata rosso 11,00% vol.;
Basilicata rosato 11,00% vol.;
Basilicata novello 11,00% vol.;
Basilicata rosso, rosato, bianco frizzante
10,50% vol.;
Basilicata passito 15,00% vol.
Art 7 - Alla IGT “Basilicata”
è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste
nel presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato
e similari. E’ tuttavia consentito
l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della
legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Basilicata” può essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti
da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato
nel precedente articolo 3, ed iscritti
negli Albi dei vigneti dei vini a DOC,
a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o
più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |
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CARATTERISTICHE
«Basilicata» Bianco
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Basilicata» Rosso
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Basilicata» Rosato
colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Basilicata» Rosso Passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al
granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50%
vol di cui effettivo almeno 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Basilicata» Bianco Passito:
colore: giallo tendente all’ambra a seconda
dell’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%
vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
GROTTINO
DI ROCCANOVA I.G.T.
Grottino
di Roccanova IGT Bianco , Grottino di Roccanova IGT
Bianco Frizzante , Grottino di Roccanova IGT Bianco
Amabile , Grottino di Roccanova IGT Bianco Passito
Bianco Passito , Grottino di Roccanova IGT Rosato
, Grottino di Roccanova IGT Rosato Frizzante , Grottino
di Roccanova IGT Rosato Amabile , Grottino di Roccanova
IGT Rosso , Grottino di Roccanova IGT Rosso Novello.
Al
confine fra le due province lucane, il medio corso
dell’ Agri ospita fra le sue colline i vigneti
del secondo vino Igt, il “Grottino di Roccanova”.
Il suo nome rimanda alle caratteristiche grotte scavate
nella roccia arenaria, tipiche di queste zone, dove
vi è una temperatura costante di 8 °C circa.
Grotte che rendono unici i piccoli paesi dove si produce
il vino Itg: Roccanova, Castronuovo Sant’ Andrea
e Sant’ Arcangelo. Del Grottino si producono
tre tipologie: “Rosso”, “Rosato”
(frizzante e amabile) e “Bianco” (frizzante,
amabile e passito). E' allo studio infatti la Doc
“Roccanova”, di cui si prevede la produzione
di “Rosso”, “Rosso Riserva”,
e “Bianco”.
L'indicazione
geografica tipica «Grottino di Roccanova»,
è riservata ai seguenti vini:
rossi,
anche nella tipologia novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante ed amabile;
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile
e passito.
I
vini devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o
più vitigni raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Potenza. L'indicazione geografica
tipica «Grottino di Roccanova» con specificazione
di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Potenza, è. riservata ai vini
ottenuti,da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, pér almeno l'85% del corrispondente
vitigno; in tal caso possono concorrere da sole o
congiuntamente le uve di vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Potenza fino ad un
massimo del 15%. Indicazione geografica tipica «Grottino
di Roccanova» con specificazione di due dei
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Potenza, è riservata ai vini ottenuti da
uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,
per il 1000/o dai corrispondenti vitigni. La zona
di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione
geografica tipica «Grottino di Roccanova»,
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni
di: Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea e di Sant'Arcangelo
ricadenti in provincia di Potenza.
Le
uve destinate alla produzione di mosti e vini ad Indicazione
geografica tipica «Grottino di Roccanova»
seguita o meno dal riferimento al o ai vitigni
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
10,50
% per i vini rossi;
10,50 % per i vini rosati;
10,00 % per i vini bianchi;
13,00 % per i vini bianchi passiti.
Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte
a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per
il consumo, non deve essere superiore aI 75% per tutti
i tipi di vino ed al 50% per il passito. Per la produzione
della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte
all'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta,
fino ad assicurare al vino così ottenuto, un
titolo alcolonietrico volumico minimo naturale dcl
13%. I vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino
di Roccanova», anche con specificazione del
nome o dei vitigni, all'atto dell'immissione
al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici
totali minimi:
«Grottino
di Roccanova» rosso 11%;
«Grottino di Roccanova» rosato ed amabile
11,0%;
«Grottino di Roccanova» novello 11,0%;
«Grottino di Roccanova» frizzante ed amabile
10.5%;
«Grottino di Roccanova» bianco 10.5%;
«Grottino di Roccanova» passito 14,0%.
All'indicazione
geografica tipica «Grottino di Roccanova»
e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare di produzione
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato,
superiore e similari. È tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati purché non
abbiano significati laudativi e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
LA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
(D.O.C.G.)
E'
un marchio di origine italiano che indica al
consumatore l'origine geografica di un vino.
Il nome della DOCG è indicato obbligatoriamente
in etichetta e consiste o semplicemente nel
nome geografico di una zona viticola (ad esempio
Barolo, comune in provincia di Cuneo o Carmignano,
comune in Provincia di Prato), o nella combinazione
del nome storico di un prodotto e della relativa
zona di produzione (ad esempio Vino Nobile di
Montepulciano, il nome con cui è noto
storicamente il vino prodotto a Montepulciano,
in provincia di Siena). La
categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti
in determinate zone geografiche nel rispetto
di uno specifico disciplinare di produzione.
La procedura per il riconoscimento delle denominazioni
è profondamente cambiata dal 2010 in
seguito all'attuazione della nuova normativa
europea (Reg. Ce 479/2008, "Nuova OCM Vino",
recepito in Italia con il Decreto Legislativo
61 dell'8 aprile 2010 in vigore dall'11 maggio
2010). Tra le altre cose, la nuova legge ha
portato in sede comunitaria la prerogativa di
approvazione delle denominazioni, mentre precedentemente
si procedeva tramite Decreto Ministeriale. Da
allora la classificazione DOCG, così
come la DOC, è stata ricompresa nella
categoria comunitaria DOP. Le DOCG sono riservate
ai vini già riconosciuti a denominazione
di origine controllata (DOC) da almeno cinque
anni che siano ritenuti di particolare pregio,
in relazione alle caratteristiche qualitative
intrinseche, rispetto alla media di quelle degli
analoghi vini così classificati, per
effetto dell'incidenza di tradizionali fattori
naturali, umani e storici e che abbiano acquisito
rinomanza e valorizzazione commerciale a livello
nazionale e internazionale. Tali vini, prima
di essere messi in commercio, devono essere
sottoposti in fase di produzione ad una preliminare
analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico
che certifichi il rispetto dei requisiti previsti
dal disciplinare; l'esame organolettico inoltre
deve essere ripetuto, partita per partita, anche
nella fase dell'imbottigliamento. Per i vini
DOCG è infine prevista anche un'analisi
sensoriale (assaggio) eseguita da un'apposita
commissione; il mancato rispetto dei requisiti
ne impedisce la messa in commercio con il marchio
DOCG. Inoltre, la legislazione prevede che le
DOCG abbiano facoltativamente (sulla scorta
di quello che succede da secoli in Francia con
la classificazione legale, di tipo gerarchico-qualitativa,
dei cru) una ulteriore segmentazione in alto
in sottozone (comuni o parti di esso) o microzone
(vigneti o poco più) ovvero la menzione
geografica aggiuntiva. In Italia, vi sono alcune
DOCG che prevedono questa segmentazione che
va considerata come classificazione a sé,
ovvero la punta della piramdide qualitativa. |
LA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (D.O.C.)
La
denominazione di origine controllata, nota con
l'acronimo DOC, è un marchio di origine
italiano utilizzato in enologia che certifica
la zona di origine e delimitata della raccolta
delle uve utilizzate per la produzione del prodotto
sul quale è apposto il marchio; esso
viene utilizzato per designare un prodotto di
qualità e rinomato, le cui caratteristiche
sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori
umani e rispettano uno specifico disciplinare
di produzione approvato con decreto ministeriale.
Tali vini, prima di essere messi in commercio,
devono essere sottoposti in fase di produzione
ad una preliminare analisi chimico-fisica e
ad un esame organolettico che certifichi il
rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare;
il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce
la messa in commercio con la dicitura DOC. Il
marchio fu ideato negli anni cinquanta dall'avvocato
romano Rolando Ricci, funzionario dell'allora
ministero dell'Agricoltura. La denominazione
di origine controllata fu istituita con il decreto-legge
del 12 luglio 1963, n. 930, che si applica anche
ai vini "Moscato Passito di Pantelleria"
e "Marsala". Dal 2010 la classificazione
DOC, così come la DOCG, è stata
ricompresa nella categoria comunitaria DOP. |
INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA (I.G.T.)
L'indicazione
geografica tipica, meglio nota con l'acronimo
IGT, è la terza delle cinque classificazioni
dei vini recepite in Italia; indica vini prodotti
in aree generalmente ampie ma secondo dei requisiti
specificati. I requisiti sono meno restrittivi
di quelli richiesti per i vini a denominazione
di origine controllata (DOC). L'IGT è
importante in quanto è il primo gradino
(della piramide) che separa il vino senza indicazione
dal vino con indicazione. Dal 2010 la classificazione
IGT è stata ricompresa nella categoria
comunitaria IGP (così come la DOCG e
la DOC nella DOP). Questa categoria comprende
i vini prodotti in determinate regioni o aree
geografiche (autorizzate per legge), secondo
un disciplinare di produzione; essi possono
riportare sull'etichetta, oltre all'indicazione
del colore, anche l'indicazione del o dei vitigni
utilizzati e l'annata di raccolta delle uve.
La menzione IGT può essere sostituita
dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti
in Valle d'Aosta, e dalla menzione Landwein
per i vini prodotti nella provincia autonoma
di Bolzano. Generalmente in questa categoria
rientrano i vini prodotti in territori molto
estesi (tipicamente una regione ma anche zone
provinciali molto grandi) secondo un disciplinare
molto meno restrittivo e severo dei vini a DOC.
È opportuno precisare inoltre che, a
volte, la collocazione di un vino tra gli IGT
è dovuta sia a scelte commerciali, sia
all'impossibilità, per la loro composizione
(vitigni utilizzati o altro aspetto del processo
produttivo), di rientrare nei disciplinari delle
zone di produzione a DOC e DOCG. |
VINO
(ex "Vino da tavola")
Questa
categoria identifica gli ex "vini da tavola"
con uve autorizzate, senza dover rispettare
particolari disciplinari di produzione; spesso,
si tratta di vini generici di qualità
più modesta, che riportano sull'etichetta
la ragione sociale dell'imbottigliatore; facoltativamente
possono riportare l'indicazione del colore (bianco,
rosato, rosso) e/o l'annata, ma non i vitigni
utilizzati. Tuttavia la dicitura vino, senza
altre qualifiche, non è sempre sinonimo
di "scarsa" qualità ma semplicemente
di non appartenenza ad alcun disciplinare di
produzione ovvero (almeno negli stati membri
UE) "anonimo" rispetto alla logica
delle denominazioni di origine. Spesso, anche
se la legge non prevede questi termini, si indica
come "vino generico" o "vino
comune" per identificare la categoria,
ormai abolita, "vino da tavola". La
categoria vino "tal quale" non ha,
ovviamente, indicazione di origine, non deve
assolutamente indicare le varietà di
uva (vitigno utilizzato) ma facoltativamente
può riportare l'annata (però a
precise condizioni specificate).
Vino Varietale
Si tratta di un vino di cui almeno l'85% delle
uve appartiene alla varietà indicata
in etichetta. La lista delle varietà
con cui si può etichettare un vino come
"vino varietale" per lo più
comprende i vitigni internazionali. La categoria
"vino varietale" è una novità
introdotta dalla revisione normativa. Non può
riportare indicazione di origine ma facoltativamente
l'annata. |
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